La Legge Severino, c.d. Anticorruzione -Legge n. 190/2012-, rubricata ”disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellillegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento nazionale, una norma specificamente diretta alla regolamentazione del whistleblowing nell’ambito pubblico.
Successivamente, con la legge n. 179/2017, la disciplina ha subito un radicale sviluppo tanto da prevedere l’applicazione del Whistleblowing anche nel settore privato. L’articolato normativo prevede, infatti, nuove disposizioni che si inseriscono all’interno del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero l’articolato normativo che ha introdotto la “responsabilità degli enti”.
I modelli dovranno ora prevedere:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare – a tutela dellintegrità dellente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi della "231” e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dellidentità del whistleblower;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del whistleblower, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione.
Questa applicazione si prefigge come obiettivo quello di offrire il citato “canale alternativo informatico” tramite modalità di utilizzo semplici e di immediata comprensione per tutti gli attori in gioco così da rendere agevole l’adeguamento alla normativa in parola.